Orari di apertura del museo: Colombo: mar. gio e dom. 10.00/12.30 ; mer. 16.00/18.30                          Luglio/Agosto Chiuso              |        Sede MEMB: mar. e gio. 9.00/12.30

Villa Reale Monza

Viale Brianza, 2

Statuto

Museo Etnologico Monza e Brianza

Statuto

Museo Etnologico Monza e Brianza

MEMB ODV, Villa Reale – Viale Brianza, 2 – 20900 Monza 

Tel. 039/2304400 – E-mail: museo@memb.it – www.memb.it – memb@pec.it – CF. 04222930150

STATUTO 

Articolo 1. Costituzione 

E’ costituita l’Associazione “MUSEO ETNOLOGICO MONZA E BRIANZA” ODV (Organizzazione di Volontariato) con sede a Monza. 

Articolo 2. Oggetto 

L’Associazione, senza fini di lucro, e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e con intendimenti di solidarietà sociale per la tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico storico e culturale, svolge le seguenti attività di interesse generale: 

● Interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni; 

● Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. 

Per il perseguimento delle attività di interesse generale, l’Associazione ha per scopo di: 

1. istituire un Museo di interesse locale che conservi ed esponga al pubblico documenti e materiale relativi al territorio ed all’ambiente della Brianza; 

2. favorire e svolgere direttamente attività connesse e accessorie quali: intraprendere iniziative, gestire servizi, organizzare mostre e manifestazioni, per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali di Monza e Brianza. 

Articolo 3. Durata 

La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100. L’assemblea degli associati ha la facoltà di prorogare la durata dell’associazione con delibera assunta almeno 30 giorni prima della data prefissata per la scadenza. 

L’anno sociale coincide con l’anno solare. 

Articolo 4. Patrimonio 

Il patrimonio dell’associazione è costituito: 

1. dalle quote sociali; 

2. dalle pubbliche e private contribuzioni; 

3. dalle donazioni e dalle liberalità testamentarie a favore dell’associazione stessa; 

4. dai beni comunque acquistati a qualsiasi titolo; 

5. dal ricavato delle attività connesse entro i limiti di legge; 

6. dalla somma vincolata a garanzia e/o dai beni diversi dal denaro e vincolati, risultanti da relazione giurata di società di revisione legale iscritta in apposito registro, a garanzia del patrimonio minimo. 

Il patrimonio dell’Associazione potrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie per l’esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale per la tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico storico e culturale. 

I beni pervenuti all’Associazione nell’ambito di donazioni al fine della loro conservazione e come tali elencati in apposito registro, possono essere alienati esclusivamente dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 5. Associati 

Possono far parte dell’associazione persone, enti pubblici e privati ed associazioni che ne facciano domanda, oppure siano invitati dal Consiglio dell’associazione, a condizione che il numero degli enti non superi il 50% del numero di Organizzazioni di Volontariato associate. 

L’associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi, soci sostenitori, soci onorari. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta da far pervenire al Consiglio di Amministrazione che decide alla prima riunione utile. 

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni, le delibere dell’Assemblea e le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. L’ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. 

L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato entro sessanta giorni e può essere impugnato davanti all’Assemblea. 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. 

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. 

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile. 

La qualifica di socio sostenitore o di socio onorario può essere attribuita dal Consiglio a persone fisiche o giuridiche che conferiscono all’associazione sussidio materiale o prestigio morale di particolare rilevanza. 

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. 

Possono essere esclusi gli associati che con il loro comportamento rechino pregiudizio all’associazione; l’esclusione è deliberata dal Consiglio. A titolo esemplificativo sono considerati gravi motivi che giustificano l’esclusione: 

i) il mancato pagamento per almeno tre anni della quota associativa annuale, constato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di richiesta scritta inviata al socio moroso, assegnando allo stesso un termine minimo di 15 (quindici) giorni per il pagamento; 

ii) il rifiuto da parte del socio di osservare gli obblighi imposti dall’atto costitutivo e dallo statuto. 

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. 

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da inviare al Consiglio con un preavviso di almeno dieci giorni. 

Articolo 6. Organi 

Gli organi dell’associazione sono: 

1. l’Assemblea; 

2. il Consiglio; 

3. il Presidente e il Vice Presidente; 

4. il Segretario; 

5. il Tesoriere; 

6. i Revisori dei Conti. 

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e non vengono retribuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. 

Articolo 7. Assemblee 

L’Assemblea degli associati è sovrana; può essere ordinaria e straordinaria ed è composta dagli associati di cui all’art.5 in regola con il versamento della quota. 

1. L’Assemblea ordinaria delibera su: 

– il bilancio di esercizio; 

– il preventivo per l’anno successivo; 

– la nomina dei Consiglieri, previa determinazione del numero; 

– la nomina dei Revisori dei Conti; 

– le decisione sull’impugnazione del rigetto di domande di ammissione di nuovi soci da parte del Consiglio 

– la responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione e dei revisori. 

2. L’Assemblea straordinaria delibera su: 

– le modifiche allo statuto; 

– la fusione, la trasformazione, la scissione, lo scioglimento dell’Associazione. 

L’Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il mese di aprile mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, con l’avviso di convocazione contenente l’Ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 

L’Assemblea può essere convocata anche su domanda sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale. 

Ogni associato può farsi rappresentare, con pieni poteri, da un altro socio con delega scritta. Possono partecipare alla votazione i soci  iscritti da almeno tre mesi e qualunque sia la loro qualifica. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota e può essere portatore al massimo di tre deleghe. 

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, anche per eventuali modifiche dello Statuto, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. 

Un’ora dopo la prima convocazione l’Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. L’Assemblea una volta all’anno è convocata per approvare: 

1. la relazione del Presidente sull’attività svolta dal Consiglio e dall’Associazione nell’anno precedente e suoi programmi in corso; 

2. il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, sentita la relazione dei Revisori dei Conti. 

Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali ed il testo verrà tenuto a disposizione insieme ai bilanci. 

Articolo 8. Consiglio 

Il Consiglio è composto da sette a undici membri eletti dall’Assemblea tra gli associati.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni dal momento della rispettiva nomina e possono essere riconfermati. 

Decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. 

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti. 

I Consiglieri così nominati restano in carica fino all’Assemblea successiva. 

Se viene meno la maggioranza, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti. 

Se viene meno l’intero Consiglio, i Revisori dei Conti provvederanno a convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. 

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nomina pure un Segretario ed un Tesoriere, anche fra estranei al Consiglio stesso. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente, di iniziativa o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque dei suoi componenti. 

L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione delle materie da trattare, deve essere spedito almeno otto giorni prima della convocazione. Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso ridotto a due giorni. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza. 

Il Consiglio è validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti. 

Hanno diritto al voto solo i Consiglieri nominati dall’Assemblea. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. 

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio. 

Il Consiglio ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 

In particolare provvede: 

1. alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione in ottemperanza alle deliberazioni della assemblea; 

2. a predisporre il bilancio preventivo; 

3. a predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio; 

4. ad amministrare il patrimonio dell’associazione e a prendere ogni inerente decisione; 

5. a deliberare sull’accettazione di donazioni, di eredità e legati; 

6. a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale dell’associazione;

7. a programmare l’attività dell’associazione per il raggiungimento degli scopi sociali; 

8. a elaborare le proposte dei soci; 

9. a proporre all’assemblea le modifiche statutarie 

10. ad ammettere nuovi soci ed a deliberare l’esclusione dei soci. 

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può delegare anche ai propri componenti, con firma singola o abbinata, il compimento di singole pratiche. I poteri e le facoltà di firma dei funzionari dell’associazione sono attribuiti dal Consiglio. 

Il Consiglio può deliberare i regolamenti relativi: 

– all’organizzazione del Museo ed alla conservazione delle raccolte; 

– alle altre attività dell’Associazione; 

– al personale 

– all’amministrazione del patrimonio; 

– ai volontari. 

In carenza dei regolamenti, le deliberazioni sono prese dal Consiglio di volta in volta. 

Articolo 9. Presidente e Vice Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, sovrintende l’andamento della Associazione e cura l’applicazione dello Statuto. Dura in carica 3 (tre) anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. 

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di carica vacante. 

Articolo 10. Segretario e Tesoriere 

Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali dell’Assemblea e del Consiglio, cura le convocazioni e tiene l’elenco associati; inoltre collabora con il Presidente per il buon funzionamento della Associazione. 

Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con Istituti di Credito, enti e privati. 

Ha la firma disgiunta da quella del Presidente per l’erogazione dei fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati. Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della situazione di cassa. 

Articolo 11. Revisori dei Conti 

La regolarità dell’amministrazione e della contabilità dell’Associazione è controllata da due Revisori dei Conti, nominati dalla Assemblea. 

Essi sono scelti fra persone esperte di amministrazione ed iscritti nell’apposito registro, durano in carica con il Consiglio e sono confermabili; possono compiere anche individualmente atti di ispezione e di controllo, e redigono la relazione sul conto consuntivo prima dell’esame di questo da parte del Consiglio. In caso di cessazione della carica durante il periodo di nomina, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti la cui nomina verrà ratificata nella prima assemblea. 

Il Revisore che subentra dura in carica per la residua parte del periodo. 

I Revisori trascrivono le proprie deliberazioni nel proprio libro delle adunanze e deliberazioni. 

Articolo 12. Utili e avanzi di gestione 

E’ esclusa ogni possibilità di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. 

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 13. Scioglimento 

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio brianteo con finalità analoghe, non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’ufficio di cui all’art. 45, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva altra destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 14. Norma generale 

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa di legge riguardante gli Enti del Terzo 

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Statuto modificato e approvato dall’Assemblea dei Soci del 25 marzo 2024

Firmato Alberto Naboni
Firmato Alberto Paleari Notaio 

Iscritta Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore – 7.11.2022 Sezione A (ODV), n. 86241